Approvata la legge sull’obbligo vaccinale, cambiano le modalità di accesso alle scuole. Le novità sono tante, così come gli obblighi cui adempiere per non danneggiare la carriera scolastica dei propri figli. Ma come orientarsi al meglio in questo nuovo quadro normativo in tempo per l’apertura delle scuole? Ecco alcune informazioni, fornite dall’Asp di Vibo Valentia, utili ai genitori.
La Legge 31 luglio n° 119 e la Circolare 16 agosto 2017 – prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – prevedono le seguenti vaccinazioni obbligatorie per età:
• per i nati 2001-2016 n° 9 vaccini obbligatori:
anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzale tipo b e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia
• solo per i nati 2017 n° 10 vaccini obbligatori:
anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-varicella.
COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Secondo il Protocollo d’Intesa stipulato il 1 settembre 2017 dall’ufficio scolastico regionale ed il dipartimento tutela della salute: i genitori non devono richiedere alcuna certificazioni all’Asp da presentare a scuola, ma saranno tutti gli istituti scolastici a richiedere direttamente all’asp la documentazione relativa agli alunni inscritti. L’Asp procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiverà, in via prioritaria, per i bambini di fascia di età 0-6 anni, contattando le famiglie di coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione ai sensi della Circolare n. 25233 del 16-8-2017 del Ministero della Salute.
In caso di mancata regolarizzazione delle vaccinazioni l’Asp contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Per il bambino da 0 a 6 anni, non sarà inoltre consentito l’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.
Sono esonerati dall’obbligo vaccinale i soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione (documentata dalla certificazione del medico di base o da analisi di laboratorio) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche (opportunamente documentate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione
l’obbligo vaccinale vale anche per l’iscrizione dei minori ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto alunni vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all’Asp competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
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