Si sgonfia il caso Distretto sanitario di Serra, sospesi i procedimenti irrogati a Passante ed Albanese: i DETTAGLI

Sospensione dell’efficacia del provvedimento irrogato visti “la sussistenza di un credito orario”, “l’esiguità dell’arco temporale oggetto delle condotte addebitate” e soprattutto “il documentato assolvimento, per almeno 3 degli episodi rimproverati, di concomitanti doveri d’ufficio” consistenti “nell’effettuazione di una visita domiciliare”, “nella partecipazione a una riunione amministrativa, tenuta all’interno di un altro plesso aziendale” e “nella conduzione  di un sopralluogo accertativo in un diverso comune”.

Maria Doloros Passante, difesa dagli avvocati Mariarosaria Orlando e Michele Ciconte, esce vittoriosa dalla decisione del giudice del lavoro e della previdenza Ilario Nasso (su cui è confluita la totalità dei ricorsi cautelari pendenti in materia lavorativa e, in particolare, di quelli relativi al caso dei dipendenti del Distretto sanitario di Serra San Bruno, accusati di essersi allontanati dal posto di lavoro senza aver timbrato l’uscita) che ha fissato per la comparizione delle parti e la trattazione l’udienza del 6 novembre 2019. Il giudice ha considerato “l’impossibilità di soprassedere sino alla data di celebrazione dell’udienza di discussione, constatata la preannunciata decorrenza della misura sanzionatoria a partire dal primo giorno del mese di agosto”. Gli avvocati hanno fornito “tutte le giustificazioni”, come “già successo in sede di audizione al disciplinare”.

Nei giorni scorsi, c’era stato l’accoglimento dell’istanza di sospensione in relazione al procedimento a carico di Domenico Albanese, difeso dall’avvocato Vincenzo Albanese. In quel caso, ad Albanese era stata inflitta la sanzione della “sospensione del servizio con privazione della retribuzione per 11 giorni, commutata nel recupero dell’importo equivalente alla retribuzione prevista e corrisposta poiché il soggetto è in quiescenza”. L’avvocato Albanese aveva messo in evidenza che “il procedimento disciplinare non poteva essere avviato in mancanza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego sottostante”.

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