
La situazione di incertezza sul futuro del Comune di Serra San Bruno, derivante dall’elezione a consigliere regionale di Luigi Tassone, ha prodotto il rincorrersi di una serie di ipotesi.
Al netto dei dubbi sulla procedura che dovrebbe seguire la decadenza del sindaco, può essere individuata una certezza: la consiliatura non arriverà a scadenza naturale con l’attuale sindaco. Tralasciando per il momento il discorso relativo agli equilibri politici in Consiglio comunale, pare utile consultare la normativa di riferimento, individuabile in questo caso nella legge 7 giugno 1991, n. 182, come modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che all’articolo 8 prevede quanto segue:
Art. 8.
(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni
amministrative – Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)
1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25
febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono
sostituiti dai seguenti:
“Art. 1. – 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si
svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel
primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno
successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle
elezioni.
Art. 2. – 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che
devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato
si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all’articolo 1 se
le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all’articolo
1 dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre
tale data”;
b) all’articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo
dall’articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la
parola: “quarantacinquesimo” e’ sostituita dalla seguente:
“cinquantacinquesimo”.
2. All’articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma
2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: “quaranta” e’
sostituita dalla seguente: “quarantacinque”.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n.
43, e’ abrogato.
4. All’articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall’articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: “dimissioni,” e’ soppressa;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della
provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario”.
5. All’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: “dimissioni,” è
soppressa;
b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e’ inserito il
seguente:
“1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia”.
È necessario precisare che la legge 24 marzo 2005, n. 40 (che ha convertito, con modificazioni, il Dl 1 febbraio 2005, n. 8) ha poi stabilito che il turno annuale ordinario è fissato nel periodo compreso tra l’1 aprile ed il 15 giugno. Tale norma non incide comunque sulla fattispecie in esame.
Ciò che sembra interessare è invece il fatto che si va al voto entro la primavera di quest’anno se, per come puntualizzato dalla giurisprudenza, “le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all’articolo 1 dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data”.
Non fa testo il caso relativo a Bruno Rosi, che perse la carica di sindaco per effetto delle dimissioni contestuali della maggioranza ai primi di aprile 2016 con conseguente arrivo del commissario prefettizio. Si andò al voto il 5 giugno 2016, ma in quel caso si viaggiava già verso la scadenza naturale del mandato.