Serra. Elezioni comunali, i dubbi sulla data del voto: cosa dice la Legge

La situazione di incertezza sul futuro del Comune di Serra San Bruno, derivante dall’elezione a consigliere regionale di Luigi Tassone, ha prodotto il rincorrersi di una serie di ipotesi.

Al netto dei dubbi sulla procedura che dovrebbe seguire la decadenza del sindaco, può essere individuata una certezza: la consiliatura non arriverà a scadenza naturale con l’attuale sindaco. Tralasciando per il momento il discorso relativo agli equilibri politici in Consiglio comunale, pare utile consultare la normativa di riferimento, individuabile in questo caso nella legge 7 giugno 1991, n. 182, come modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che all’articolo 8 prevede quanto segue:

                               Art. 8.

       (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni

    amministrative – Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

   1.  Alla  legge  7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti

modificazioni:

   a) gli articoli 1  e  2,  come  modificati  dal  decreto-legge  25

febbraio  1993,  n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23  febbraio  1995,  n.  43,  sono

sostituiti dai seguenti:

   “Art.  1.  – 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si

svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica

compresa  tra  il  15  aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel

primo  semestre  dell’anno  ovvero  nello  stesso  periodo  dell’anno

successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

   2.  Il  mandato  decorre  per  ciascun  consiglio dalla data delle

elezioni.

   Art. 2. – 1. Le elezioni dei consigli comunali e  provinciali  che

devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all’articolo 1 se

le  condizioni  che  rendono necessario il rinnovo si sono verificate

entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all’articolo

1 dell’anno successivo, se le condizioni  si  sono  verificate  oltre

tale data”;

   b)   all’articolo   3,   comma   1,   come  modificato  da  ultimo

dall’articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio  1995,  n.  43,  la

parola:    “quarantacinquesimo”   e’   sostituita   dalla   seguente:

“cinquantacinquesimo”.

   2. All’articolo 18, primo comma, del testo unico delle  leggi  per

la  composizione  e  la  elezione  degli organi delle amministrazioni

comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16

maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma

2,  della  legge  23  febbraio  1995, n. 43, la parola: “quaranta” e’

sostituita dalla seguente: “quarantacinque”.

   3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge  23  febbraio  1995,  n.

43, e’ abrogato.

   4.  All’articolo  37-bis  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,

introdotto dall’articolo 20 della legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: “dimissioni,” e’ soppressa;

   b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

   “3.  Le  dimissioni  presentate dal sindaco o dal presidente della

provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine  di

venti  giorni  dalla  loro presentazione al consiglio. In tal caso si

procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,  con  contestuale

nomina di un commissario”.

   5. All’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: “dimissioni,” è 

soppressa;

   b)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo  il numero 1) e’ inserito il

seguente:

   “1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia”.

È necessario precisare che la legge 24 marzo 2005, n. 40 (che ha convertito, con modificazioni, il Dl 1 febbraio 2005, n. 8) ha poi stabilito che il turno annuale ordinario è fissato nel periodo compreso tra l’1 aprile ed il 15 giugno. Tale norma non incide comunque sulla fattispecie in esame.

Ciò che sembra interessare è invece il fatto che si va al voto entro la primavera di quest’anno se, per come puntualizzato dalla giurisprudenza, “le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all’articolo 1 dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data”.

Non fa testo il caso relativo a Bruno Rosi, che perse la carica di sindaco per effetto delle dimissioni contestuali della maggioranza ai primi di aprile 2016 con conseguente arrivo del commissario prefettizio. Si andò al voto il 5 giugno 2016, ma in quel caso si viaggiava già verso la scadenza naturale del mandato.

Contenuti correlati