L’articolo 1 del decreto che dà il via alla “fase 2” apre alla possibilità di rientrare a casa per coloro che si trovano fuori regione (salvo nuove ordinanze dei presidenti di Regione).
Il testo dell’atto sembra marcare la differenza fra mobilità interregionale e semplici rientri, consentendo quest’ultima azione. Di seguito, proponiamo l’articolo in questione:
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto le mascherine; di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.