Successivamente alla trasmissione dei dati per il bollettino giornaliero regionale, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato alla Regione Calabria che, nel Comune di Oppido Mamertina ed in particolare nella frazione di Messignadi, nel corso dell’attività di contact tracing sono stati già individuati 13 soggetti positivi a SARS-CoV- 2/COVID-19 tutti ivi residenti, alcuni dei quali già sintomatici.
Considerato che “il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus” e “atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30” e visto che “la situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”, la presidente della Regione Jole Santelli ha emesso un’ordinanza per stabilire quanto segue:
“1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 all’ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come zona rossa, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi dell’odinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni.
7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, le misure indicate potranno essere rimodulate.
9. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS- CoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante”.