
Annullamento della determinazione di nomina della commissione esaminatrice e di tutti gli atti della procedura successivamente adottati fino alla determinazione con cui è stato approvato l’elenco dei candidati che hanno superato entrambe le prove previste ai fini dell’assunzione, nonché nomina di una nuova commissione e conseguente riedizione della fase di valutazione delle ricorrenti mediante espletamento della prova orale.
È quanto ha deciso il Tar a seguito del ricorso presentato da due lavoratrici socialmente utili che avevano preso parte all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, in posizione di sovranumerazione a tempo parziale e verticale, per 4 posti di categoria C.
All’epoca (dicembre 2020) furono avviate anche le procedure selettive per la copertura di 15 posti di categoria A e 3 posti di categoria B.
Le ricorrenti parteciparono alla selezione per i posti di categoria C senza superare la prova orale. Ne seguì una polemica in cui intervenne il sindaco Francesco Fazio che asserì che “nella pubblica amministrazione italiana e quindi anche nel Comune di Fabrizia, per ricoprire la categoria C bisogna avere oggettivi livelli di competenza e capacità, per ottenere i quali generalmente si studia anni. Proprio per questo, con la diligenza e l’attenzione del buon padre di famiglia, nel corso delle riunioni su questo tema, sia i sindacati, sia i responsabili e i dirigenti del Comune, avevano spiegato e rappresentato con chiarezza ai 4 ex Lsu di Categoria C i rischi e le difficoltà correlate nell’affrontare un concorso pubblico per tale categoria”.
Il primo cittadino mostrò sicurezza sulla legittimità dell’operato tanto da sostenere che “se qualcuno davvero pensa, come ha sostenuto pubblicamente, di non essere stato valutato correttamente e in modo imparziale – dato che si strumentalizza il fatto che la prova scritta (fatta a casa propria) è stata superata con il massimo dei voti – allora sarebbe opportuno che presentasse un apposito ricorso. Tanto il materiale d’esame è stato inviato al Ministero di competenza, ai soggetti controllori come Formez e Ripam e ai Responsabili regionali, per tanto sia i verbali della Commissione che le videoregistrazioni delle prove d’esame sono agli atti risultando così nella più ampia disponibilità di tutte le autorità che ne richiedessero la visione o le copie”.
La sentenza del Tar dei giorni scorsi ha però ritenuto meritevole di accoglimento la contestazione delle ricorrenti circa la composizione della commissione di concorso in quanto “sia il presidente che gli altri commissari non sarebbero esperti nelle materie oggetto della prova orale” rimarcando che “i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali”.
Caustico il commento della ricorrente Enza Tassone: “l’Amministrazione comunale di Fabrizia non è stata in grado di gestire un concorso pubblico con la dovuta professionalità in quanto la sentenza del Tar ha rilevato che nessun membro della commissione è risultato idoneo a giudicare i concorrenti. Da ciò si denota che l’operato della commissione giudicatrice è stato completamente annullato dal Tar, mentre il nostro comportamento è stato corretto fin dall’inizio della procedura concorsuale”.