Era l’8 aprile 2023 quando un uomo residente a San Sostene avrebbe causato un incidente stradale a Davoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, prontamente intervenute sul luogo del sinistro, hanno sottoposto l’imputato ad accertamento sanitario del tipo “prelievo ematico” presso il presidio ospedaliero di Soverato il cui esito consegnava la presenza di cannabinoidi nel sangue.
Ciò ha determinato un processo penale a carico dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 c. 1 e 1 bis del Cds per aver causato l’incidente in evidente stato di alterazione psicofisica.
L’istruttoria dibattimentale, durata ben tre anni, ha evidenziato, a parere dell’accusa, come detta contestazione era ancorata ad elementi di carattere oggettivo “esito delle analisi” supportata da dichiarazioni testimoniali e documentata altresì dall’estrapolazione delle telecamere presenti sul luogo che avrebbero rappresentato la colpevolezza dell’imputato in ordine ad una errata manovra di guida.
Contrariamente, la difesa rappresentata dall’avvocato Ilario Cosimo Tripodi, in sede di discussione ha contestato “l’errata ricostruzione operata dagli Ufficiali di P.G. presenti”, nonché “una serie di violazioni di legge sia in ordine alla nullità dei decreti autorizzativi preliminari all’accertamento sanitario richiesto e sia in ordine alla violazione di legge rispetto alla contestata ipotesi di reato”.
Inoltre, la difesa ha rappresentato al Tribunale, come l’istruttoria dibattimentale e la documentazione versata in atti, non era di per sé sufficiente a ricavare l’attualità dell’alterazione psicofisica dell’imputato in assenza di ulteriori e specifici elementi a sostegno della tesi accusatoria.
L’Ufficio di Procura ha chiesto la condanna dell’imputato con contestuale pena accessoria della sospensione della patente per due anni
Il tribunale di Catanzaro a seguito di camera di consiglio, in accoglimento delle argomentazioni difensive, ha pronunciato Sentenza di assoluzione ex art. 530 c. II c.p.p. con formula “perché il fatto non sussiste”, disponendo altresì ai sensi del D. Lgs n. 285/1992 la revoca della sospensione della patente per due anni, e indicando il termine di giorni 90 per la motivazione.